Posizione corrente: Home > Sostenere la Fondazione > Donazioni > Normativa fiscale
la Legge n. 80/2005 afferma che "le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore delle ONLUS sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000,00 € annui. La deducibilità non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge".
La nuova legge lascia la possibilità di applicare le vecchie disposizioni. Le ONLUS non sono soggette ad imposte sulle successioni e lasciti testamentari, sulle donazioni e sulle assicurazioni sulla vita ad esse intestate, per cui l'intero importo della liberalità viene utilizzato ai fini istituzionali. Le donazioni alla Fondazione destinate a programmi di ricerca specifici sono altresì derogabili ai sensi della Legge 23-12-2005, n. 266, Art. 1, comma 353 di seguito riportato: Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali. Si tenga conto che la FPRC è stata inserita nella lista di cui sopra con D.P.C.M 25-02-2009. Si fa comunque presente di verificare la compatibilità della posizione fiscale del donante con la normativa citata tenuto conto che:
Cos'è una ONLUS?Sono definite ONLUS - ovvero Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato i cui statuti o atti costitutivi prevedono espressamente:
|