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Normativa fiscale
La normativa fiscale riserva un trattamento di riguardo a chi vuole fare una donazione a un ente che svolge attività di pubblica utilità ed in particolar modo alle ONLUS.

la Legge n. 80/2005 afferma che "le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore delle ONLUS sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000,00 € annui. La deducibilità non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge".

La nuova legge lascia la possibilità di applicare le vecchie disposizioni.
In alternativa rimane quindi valido quanto precedentemente disposto: ovvero le offerte fatte alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS posso essere detratte dal reddito, per i privati e gli enti non commerciali, fino ad un massimo di € 2.065,83 con una detrazione dall'imposta lorda, attualmente del 19%. Per le persone giuridiche le erogazioni liberali sono deducibili dal reddito d'impresa, se in denaro, per un importo non superiore a € 2.065,83 o al 2% dello stesso reddito d'impresa dichiarato o nel limite del 5‰ delle spese per lavoro dipendente nel caso di impiego di personale (per maggiori dettagli si veda art. 100 del T.U.I.R.).
Per beneficiare degli sgravi fiscali, in ogni caso, il versamento dovrà essere fatto tramite bonifico bancario, conto corrente postale, assegno o con la carta di credito per le donazioni on-line.

Le ONLUS non sono soggette ad imposte sulle successioni e lasciti testamentari, sulle donazioni e sulle assicurazioni sulla vita ad esse intestate, per cui l'intero importo della liberalità viene utilizzato ai fini istituzionali.

Le donazioni alla Fondazione destinate a programmi di ricerca specifici sono altresì derogabili ai sensi della Legge 23-12-2005, n. 266, Art. 1, comma 353 di seguito riportato:

Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Si tenga conto che la FPRC è stata inserita nella lista di cui sopra con D.P.C.M 25-02-2009.

Si fa comunque presente di verificare la compatibilità della posizione fiscale del donante con la normativa citata tenuto conto che:

  • non esiste, al momento, una specifica circolare applicativa della norma in esame;
  • la norma non è stata inserita nel Testo Unico delle Imposte sui redditi nel capitolo delle erogazioni liberali;
  • la norma è recente e non c'è giurisprudenza in merito.

Cos'è una ONLUS?

Sono definite ONLUS - ovvero Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato i cui statuti o atti costitutivi prevedono espressamente:

  1. lo svolgimento di attività in uno o più dei settori quali l'assistenza sanitaria, l'istruzione, la formazione e la ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta da direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente.
  2. l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
  3. il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione;
  4. l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  5. l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.
  6. l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.